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- Dichiarazione
universale dei diritti umani, 1948: fu
loccasione per la prima discussione a
livello internazionale sulla pena di morte.
Larticolo 3 riconosce infatti a tutti gli
individui "il diritto alla vita, alla
libertà e alla sicurezza della propria
persona". Non si parla esplicitamente di
pena di morte, perché questa era considerata una
legittima eccezione al godimento del diritto alla
vita.
- Convenzione
europea sui diritti umani, 1950:
nellarticolo 2 viene affermato il diritto
alla vita, ma non si fissano limiti alla
possibilità di infliggere la pena di morte.
- Convenzione
europea di estradizione, 1957:
stabilisce che "se il reato per il quale è
richiesta lestradizione è punibile con la
pena di morte secondo le leggi del paese
richiedente, e se per tale reato la pena di morte
non è prevista dalla legge dello stato cui viene
fatta la richiesta o non è normalmente eseguita,
lestradizione potrà essere rifiutata a
meno che la parte richiedente non dia
assicurazioni ritenute sufficienti dalla parte
richiesta che la pena di morte non verrà
eseguita". Questultimo punto, che era
previsto anche nellart. 698 n.2 del codice
di procedura penale italiano, è stato dichiarato
incostituzionale dalla sentenza 223/1996 (caso
Venezia). Lestradizione di Pietro Venezia,
cittadino italiano accusato di omicidio in
Florida, era stata chiesta dalle autorità
statunitensi, che avevano offerto garanzie di non
inflizione della pena di morte. Venezia ha
presentato ricorso al Tar, che ha demandato la
questione alla Corte Costituzionale, la quale ha
dato ragione al ricorrente. Per effetto di questa
sentenza lItalia rifiuta in ogni caso
lestradizione per reati punibili con la
pena di morte nello stato richiedente.
- Patto
internazionale sui diritti civili e politici,
1966: traduce in norme vincolanti per i
Paesi aderenti i principi della Dichiarazione del
48. Anche in questo caso non si giunge a
condannare la pena di morte come violazione del
diritto alla vita, ma se ne auspica
labolizione.
- Convenzione
americana dei diritti umani, 1969:
prevede alcune limitazioni alluso della
pena di morte.
- Sesto
protocollo alla Convenzione europea sui diritti
umani, 1983: adottato dal Consiglio
dEuropa, è il primo accordo internazionale
che prevede labolizione della pena di morte
in tempo di pace (ma non per reati commessi in
tempo di guerra o di minaccia imminente di
guerra).
- Risoluzione
del Consiglio economico e sociale delle Nazioni
Unite: garanzie per la protezione di coloro che
rischiano di essere condannati alla pena di
morte, 1984: si stabilisce che la pena
di morte può essere inflitta solo per i reati
più gravi e comunque mai a minori, donne incinte
o puerpere e malati di mente. Ancora: la condanna
al patibolo può essere emessa solo da un
tribunale competente e come conclusione di un
processo equo, in cui limputato possa
godere di unassistenza legale adeguata. Chi
è condannato a morte ha diritto di fare appello
a un tribunale superiore e di chiedere la grazia
o la commutazione della pena. Infine si invitano
tutti gli Stati mantenitori della pena capitale a
ridurre al minimo la sofferenza del condannato
durante lesecuzione.
- Secondo
protocollo opzionale al Patto sui diritti civili
e politici, 1989: adottato
dallAssemblea generale delle Nazioni Unite,
prevede labolizione della pena di morte,
tranne che per gravi reati commessi in tempo di
guerra (ma solo per i paesi che ne avessero fatto
richiesta al momento della ratifica).
- Protocollo
alla Convenzione americana sui diritti umani,
1990: adottato dallAssemblea
generale dellorganizzazione degli Stati
americani, prevede labolizione totale della
pena di morte, tranne che per i reati commessi in
tempo di guerra (per i paesi che ne avessero
fatto richiesta).
- Risoluzione
sulla pena di morte approvata dal Parlamento
europeo, 1992: nella risoluzione,
presentata dalla parlamentare italiana Adelaide
Aglietta, si afferma "la necessità di
promuovere, a livello comunitario, una politica
concreta per pervenire allabolizione della
pena di morte". Da quel momento la questione
"pena di morte" è entrata a far parte
integrante della politica dei diritti umani della
Comunità europea.
- Raccomandazione
dellAssemblea parlamentare del Consiglio
dEuropa, 1994: propone
ladozione di un nuovo protocollo aggiuntivo
alla Convenzione europea sui diritti umani,
contenente un obbligo di abolizione totale e
incondizionata della pena di morte, non limitata
al tempo di pace. Vi si legge, tra laltro:
"lAssemblea considera che la pena di
morte non possa avere legittimamente alcun posto
nei sistemi penali di società civili moderne, e
che la sua applicazione possa essere paragonata
alla tortura ed essere considerata una punizione
inumana e degradante";
"linflizione della pena di morte si è
rivelata inefficace in quanto deterrente e, a
causa della possibilità che la giustizia umana
fallisca, anche tragica in ragione della
esecuzione di persone innocenti"; "si
obblighino tutti gli Stati la cui legislazione
ancora prevede la pena di morte ad istituire non
appena possibile una commissione in vista della
sua abolizione"; "lAssemblea
raccomanda di considerare latteggiamento
degli Stati desiderosi di entrare a far parte del
Consiglio dEuropa in tema di pena di morte
nel decidere la loro ammissione o meno quali
membri a pieno titolo dello stesso Consiglio
dEuropa". Questultimo punto ha
portato il Consiglio dEuropa a
intraprendere una decisa politica abolizionista
nei confronti dei paesi dellEuropa
orientale, che sta portando, seppure con
difficoltà e resistenze, alleliminazione
della pena di morte nella regione.
- Risoluzione
1997/12 della Commissione dei diritti umani delle
Nazioni Unite, 1997: il documento,
presentato dallItalia, invita "gli
Stati che non hanno ancora abolito la pena di
morte a prendere in considerazione la sospensione
delle esecuzioni, in vista dellabolizione
completa della pena di morte".
(Hanno votato a favore della risoluzione:
Angola, Argentina, Austria, Belarus, Brasile,
Bulgaria, Canada, Capo Verde, Cile, Colombia,
Danimarca, Ecuador, Federazione russa, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Messico, Mozambico,
Nepal, Paesi Bassi, Nicaragua, Repubblica Ceca,
Repubblica Dominicana, Sud Africa, Ucraina,
Uruguay. Hanno votato contro: Algeria,
Bangladesh, Bhutan, Cina, Corea del Sud, Egitto,
Indonesia, Giappone, Malaysia, Pakistan, Stati
Uniti. Si sono astenuti dal voto: Benin,
Cuba, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gabon,
Guinea, India, Madagascar, Regno Unito, Sri
Lanka, Uganda, Zaire, Zimbabwe. Era assente il
Mali.)
- Risoluzione
1998/8 della Commissione dei diritti umani delle
Nazioni Unite, 1998: in questo
documento, presentato ancora dallItalia, si
parla per la prima volta di una moratoria di
tutte le esecuzioni (sospensione delle esecuzioni
in vista di una graduale abolizione della pena di
morte).
- Statuto
della Corte penale internazionale, stipulato a
Roma nel 1998: non prevede la pena di
morte, seguendo lesempio dei due precedenti
tribunali internazionali per il Ruanda e per la
ex Jugoslavia.
- Direttive
sulla politica dellUnione europea nei
confronti degli Stati terzi in materia di pena di
morte, 1998: adottate dal Consiglio
dellUe, stabiliscono dei limiti
internazionali alluso della pena di morte,
la moratoria e la successiva abolizione delle
esecuzioni. Prevedono anche lintervento
dellUnione in favore di singoli condannati
a morte.
In conclusione di questo
rapido schema sui trattati internazionali sulla pena di
morte, bisogna purtroppo aggiungere una nota negativa: la
risoluzione per una sospensione delle esecuzioni, che
doveva essere presentata allAssemblea delle Nazioni
Unite alla fine dello scorso anno (novembre 1999), è
stata bloccata dai ministri degli Esteri dellUnione
europea. La motivazione? Gli emendamenti presentati da
alcuni paesi, tra cui Egitto e Singapore, non sono stati
considerati accettabili. Vi si affermava, in sostanza,
che le Nazioni Unite non possono intervenire nella
giurisdizione interna degli Stati. La rinuncia
dellUe a presentare la moratoria ha provocato
grandi sollevazioni e proteste in tutta Europa e negli
Stati Uniti. (Nel novembre 1999 i 188 paesi aderenti
allOnu erano così divisi: 68 avevano abolito la
pena di morte; 14 avevano abolito la pena di morte per i
reati comuni; 23 mantenevano la pena di morte ma non la
applicavano da oltre 10 anni; 83, tra cui Stati Uniti e
Cina, applicavano la pena di morte).
26 aprile 2000:
la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha
approvato una risoluzione che invita gli Stati
mantenitori della pena di morte ad avviare una moratoria
delle esecuzioni. Tra i voti contrari, 15 su 53 (11
astenuti), quelli di Cina, Stati Uniti, Giappone, Cuba.
Nel documento si affronta anche il problema delle
estradizioni, chiedendo agli Stati di rifiutarla nei casi
di persone condannate a morte, qualora non ci siano
garanzie sufficienti che la condanna non verrà eseguita.
La senatrice italiana Ersilia Salvato, presidente del
Comitato del Senato per labolizione della pena
capitale ha detto che ''il nuovo voto a favore della
moratoria universale delle esecuzioni capitali espresso
oggi a Ginevra rilancia la battaglia internazionale
contro la pena di morte'', aggiungendo che attualmente
esistono ''le condizioni migliori per riproporre
all'Assemblea generale dell'Onu una risoluzione per la
moratoria universale''.
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