Non è un
problema di mancanza di leggi. Al
contrario. In Italia, come del
resto in tutta lUnione
Europea, le norme in difesa della
privacy esistono. Si tratta di
leggi che si occupano in toto del
diritto alla riservatezza dei
cittadini, ma che affrontano
anche i temi della tutela dei
dati personali allinterno
della Rete. Ne esiste
una in particolare: la 675 del 96. E
la famosa "legge sulla
privacy" emanata dal Governo
italiano in base a una direttiva
Ce. In essa non si parla
esplicitamente di privacy nella
posta elettronica. Ma il diritto
alla riservatezza nella mailbox
è comunque garantito. Parola di
Stefano Rodotà, presidente
dellUfficio del
Garante per la protezione dei
dati personali.
"I
messaggi che circolano via
Internet, nelle liste di posta
elettronica e nelle newsgroup ad
accesso limitato devono essere
considerati come corrispondenza
privata e in quanto tali non
possono essere violati". Un
principio che il Garante
ribadisce anche in base
allart.15 della
Costituzione, quello cioè che
parla della inviolabilità e
della segretezza della
corrispondenza. E che si ritrova
anche nella legge 547/93 sui
reati informatici e nei D.P.R.
513 del 97 e 318 del 99, emanati
a completamento della "legge
sulla privacy".
Secondo
il Garante quindi la posta
elettronica è in tutto e per
tutto equiparabile a quella
tradizionale. Ma cè
qualcosa in più. Il diritto alla
riservatezza è ribadito anche
quando "la rete
operi attraverso le strutture
pubbliche che
unamministrazione ha
consentito di utilizzare". Una
tendenza diversa da quella al
momento in atto in America. Ma
stiano attenti i provider.
Secondo un intervento del
Garante, infatti, se un hacker
viola la password e
lidentificativo di un
cliente, non sempre la colpa
ricade solo sul cyberpirata. Un
provider può infatti essere
considerato responsabile se non
si è preoccupato di
"adottare le idonee misure
di sicurezza". E questo
anche se lintruso non ha
commesso illeciti penali ma ha
recato un danno al titolare
dellID, come ad esempio
cancellargli la sua mailbox. La
legge italiana è dunque
decisamente schierata a favore
del cittadino. La maggiore
difficoltà resta però quella di
risalire al colpevole della
violazione. Lincursore ha
infatti la possibilità di
forzare la privacy altrui senza
lasciare traccia di sé.
CHI
E IL GARANTE
E
una figura nuova, istituita nel
1996 in Italia e nel resto
dellUnione in base alla
direttiva CE 95/46. In realtà si
tratta di un organo collegiale,
costituito da un presidente
affiancato da quattro membri,
eletti due alla Camera e due al
Senato.
E
un giudice super partes. A lui
spetta il compito di intervenire
nelle controversie e di chiarire
in che modo la legge debba essere
interpretata. Ha poteri di
regolazione e di controllo ed è
svincolato dallautorità
politica ed economica. Ma in
particolare ha due funzioni:
promuovere la conoscenza della
legge e controllare che venga
rispettata. Questo significa che
deve stimolare la creazione di
codici deontologici nelle
categorie interessate o la
diffusione tra i cittadini della
normativa. Ma deve anche
verificare che il trattamento dei
dati personali sia conforme alla
legge e denunciare gli eventuali
reati perseguibili dufficio
di cui viene a conoscenza.
Ma
il Garante ha un ruolo
fondamentale soprattutto per il
cittadino che può rivolgersi a
questo giudice super partes
quando ritiene che i suoi diritti
alla riservatezza siano stati
violati. Tutto ciò a patto che
per la stessa questione
linteressato non si sia
già rivolto allautorità
giudiziaria. Lintervento
delluno infatti esclude
automaticamente quello
dellaltro.
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