Problemi? In Europa c'è il Garante
La legge esiste, ma tutelarsi non è così facile
 

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Non è un problema di mancanza di leggi. Al contrario. In Italia, come del resto in tutta l’Unione Europea, le norme in difesa della privacy esistono. Si tratta di leggi che si occupano in toto del diritto alla riservatezza dei cittadini, ma che affrontano anche i temi della tutela dei dati personali all’interno della Rete.

Ne esiste una in particolare: la 675 del 96. E’ la famosa "legge sulla privacy" emanata dal Governo italiano in base a una direttiva Ce. In essa non si parla esplicitamente di privacy nella posta elettronica. Ma il diritto alla riservatezza nella mailbox è comunque garantito. Parola di Stefano Rodotà, presidente dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

"I messaggi che circolano via Internet, nelle liste di posta elettronica e nelle newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati". Un principio che il Garante ribadisce anche in base all’art.15 della Costituzione, quello cioè che parla della inviolabilità e della segretezza della corrispondenza. E che si ritrova anche nella legge 547/93 sui reati informatici e nei D.P.R. 513 del 97 e 318 del 99, emanati a completamento della "legge sulla privacy".

Secondo il Garante quindi la posta elettronica è in tutto e per tutto equiparabile a quella tradizionale. Ma c’è qualcosa in più. Il diritto alla riservatezza è ribadito anche quando "la rete operi attraverso le strutture pubbliche che un’amministrazione ha consentito di utilizzare". Una tendenza diversa da quella al momento in atto in America. Ma stiano attenti i provider. Secondo un intervento del Garante, infatti, se un hacker viola la password e l’identificativo di un cliente, non sempre la colpa ricade solo sul cyberpirata. Un provider può infatti essere considerato responsabile se non si è preoccupato di "adottare le idonee misure di sicurezza". E questo anche se l’intruso non ha commesso illeciti penali ma ha recato un danno al titolare dell’ID, come ad esempio cancellargli la sua mailbox. La legge italiana è dunque decisamente schierata a favore del cittadino. La maggiore difficoltà resta però quella di risalire al colpevole della violazione. L’incursore ha infatti la possibilità di forzare la privacy altrui senza lasciare traccia di sé.

CHI E’ IL GARANTE

E’ una figura nuova, istituita nel 1996 in Italia e nel resto dell’Unione in base alla direttiva CE 95/46. In realtà si tratta di un organo collegiale, costituito da un presidente affiancato da quattro membri, eletti due alla Camera e due al Senato.

E’ un giudice super partes. A lui spetta il compito di intervenire nelle controversie e di chiarire in che modo la legge debba essere interpretata. Ha poteri di regolazione e di controllo ed è svincolato dall’autorità politica ed economica. Ma in particolare ha due funzioni: promuovere la conoscenza della legge e controllare che venga rispettata. Questo significa che deve stimolare la creazione di codici deontologici nelle categorie interessate o la diffusione tra i cittadini della normativa. Ma deve anche verificare che il trattamento dei dati personali sia conforme alla legge e denunciare gli eventuali reati perseguibili d’ufficio di cui viene a conoscenza.

Ma il Garante ha un ruolo fondamentale soprattutto per il cittadino che può rivolgersi a questo giudice super partes quando ritiene che i suoi diritti alla riservatezza siano stati violati. Tutto ciò a patto che per la stessa questione l’interessato non si sia già rivolto all’autorità giudiziaria. L’intervento dell’uno infatti esclude automaticamente quello dell’altro.

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