Glossario: tutti i termini dell’accoglienza


Pubblicato il 7/04/2014                          


Sono tanti i termini che compongono il vasto mondo dell’accoglienza: sigle, neologismi, convenzioni, leggi. Ecco un elenco di quelli più usati.

Cara: Sono i centri accoglienza richiedenti asilo istituiti nel 2008 con il decreto legislativo n.25. Sono 11 in tutta Italia e accolgono: i richiedenti protezione internazionale che devono ancora essere identificati,  i richiedenti asilo che hanno tentato di attraversare illegalmente la frontiera, i richiedenti asilo che sono stati fermati senza documenti.  Nel primo caso i migranti devono restare nei Cara il tempo necessario alla loro identificazione, non più di 20 giorni. Negli altri due casi, la permanenza non può superare i 35 giorni.

Centri di primo soccorso e d’accoglienza: Sono strutture che accolgono il migrante subito dopo lo sbarco. In queste strutture ricevono le prime cure mediche, gli vengono prese le impronte digitali  e viene accertata l’eventuale intenzione di richiedere protezione internazionale. Sono 14 in tutta Italia. I migranti devono restare lì pochi giorni.

Cie: Sono i centro identificazione ed espulsione. I migranti non richiedenti asilo vengono rinchiusi nei cie in attesa di essere rimpatriati. Previsti dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione. Sono 10 in tutta Italia. Il tempo di permanenza è di massimo 18 mesi.

Commissione territoriale:  E’ formata da un funzionario della prefettura, da uno della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un esponente dell’Unhcr. Ha il compito di esaminare la domanda d’asilo del migrante. Riconosce lo status di rifugiato a chi nel proprio Paese è vittima di persecuzione personale. Per tutti gli altri richiedenti asilo che tornando in patria rischiano un danno grave come la condanna a morte, la tortura o la propria vita in caso di guerra, viene concessa la protezione sussidiaria. Sono dieci in tutta Italia: Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Caserta, Torino. L’audizione del migrante di fronte alla Commissione non è obbligatoria, ma il richiedente ha l’obbligo di presentarsi se convocato. La Commissione può decidere anche senza intervistare la persona, nel caso in cui ritenga di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale. L’esame della domanda dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la decisione dovrebbe essere presa nei tre giorni successivi.

Dublinati: il termine fa riferimento alla Convenzione di Dublino del 1990, con cui si è stabilito che un migrante deve presentare domanda di protezione internazionale nel primo Paese europeo in cui arriva. Il tentativo è quello di impedire che uno stesso richiedente possa presentare più domande in diversi Stati membri. Se un migrante, a cui sono state prese le impronte digitali in Italia, viene sorpreso in un altro Paese dell’Unione Europea viene immediatamente respinto e rimandato indietro.  Dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento Ue n. 604/2013, il cosiddetto Dublino III. Quest’ultimo ha modificato il regolamento 343/2003 (Dublino II) che aveva sostituito la prima Convenzione.

Minori stranieri non accompagnati: I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili.Oltre ai minori completamente soli,  rientrano in questa definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale.

Modello C3: E’ il modello che deve essere presentato dal migrante alla Polizia di frontiera o alla Questura per fare richiesta di protezione internazionale. Contiene informazioni di carattere anagrafico e qualche domanda sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio Paese e chiedere asilo. Insieme al modello C3, bisogna presentare documenti che dimostrino quanto è stato dichiarato.

Pocket money: è la somma di denaro che il Ministero dell’Interno versa giornalmente ai migranti ospiti nelle strutture temporanee, nei centri d’accoglienza e nei Cara. La cifra totale varia dai 21 euro ai 40 euro, ma solo 2,50 euro vengono dati al richiedente asilo. Il resto del denaro rimane all’ente che ha preso in gestione il centro.

Protezione internazionale: Secondo il decreto legislativo 25/2008, la domanda di protezione internazionale è la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Al richiedente protezione internazionale la Questura rilascia un permesso di soggiorno temporaneo, valido finché la sua domanda di asilo non verrà accettata o respinta

Protezione sussidiaria: La protezione sussidiaria viene riconosciuta a chi rischia di subire un danno grave se rimpatriato. Può essere concessa a chi corre il pericolo di subire tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti (D.lgs 251/2007). Viene rilasciata quando il migrante non può ottenere lo status di rifugiato perché non ha subito una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il permesso per protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni. Si può rinnovabile, se le cause che hanno consentito il rilascio sono ancora valide. E’ riconosciuta dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale.

Protezione umanitaria: Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato quando la  Commissione territoriale non accoglie la domanda di protezione internazionale ma ritiene che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (D.lgs n. 286/1998). Sarà poi il questore competente a rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha una durata di un anno e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Richiedente asilo: Un richiedente asilo è una persona che, avendo lasciato il proprio Paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale in Italia. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle Commissione competente, il migrante ha diritto di soggiornare regolarmente nel nostro Paese, anche se è arrivato senza documenti d’identità o in maniera irregolare.

Ricorso: Nel caso in cui la Commissione territoriale respinga la domanda d’asilo del migrante, si può presentare ricorso presso il Tribunale ordinario. In questo modo viene sospesa l’espulsione. I termini per il ricorso previsti dalla legge sono 30 giorni. In seguito al ricorso la legge dispone che sia rilasciato un permesso per richiesta asilo. Per i richiedenti trattenuti nei Cie o nei Cara i tempi per il ricorso sono fissati in 15 giorni.

Riesame: Nel caso in cui la Commissione territoriale respinga la domanda d’asilo del richiedente asilo, si può presentare istanza di riesame ma solo se ci sono elementi nuovi o documenti prima non reperibili. E’ necessario comunque fare ricorso per poter permanere in Italia.

Rifugiato: Secondo la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, il rifugiato è colui che temendo di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e per questi motivi non può farvi ritorno. Al titolare dello status di rifugiato la Questura rilascia un permesso di asilo politico che ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile. Per il rifugiato i tempi per ottenere la cittadinanza italiana sono dimezzati: può fare richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia.

Rimpatrio assistito. Consiste nella  possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d´origine. La misura del rimpatrio volontario assistito (Rva) viene attuata l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

Sprar: E’ il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Istituiti dalla legge n.189/2002, sono il luogo dove i migranti arrivano non appena escono dal Cara. Il tempo di permanenza nello Sprar è di 6 mesi con possibilità di rinnovo per altri 6 mesi. L’obiettivo dello Sprar è quello di rendere autonomo il migrante e avviarlo al mondo del lavoro attraverso corsi di italiano e tirocini formativi. Per il biennio 2014-2016, i posti nello Sprar sono 13.020, i progetti 456 in tutta Italia. Possono accedervi i richiedenti protezione internazionale, i rifugiati, i titolari di protezione umanitaria e i titolari di protezione temporanea.

Strutture temporanee: Accolgono i migranti in attesa di essere trasferiti in un centro di prima accoglienza. Sono state istituite con la cosiddetta “legge Puglia” del 1995, emanata durante l’esodo dall’Albania di migliaia di profughi sbarcati sulle coste pugliesi. La legge impone ai prefetti di trovare una sistemazione temporanea ai migranti. Sono 80 in tutta Italia. 

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