Scheda tecnica: come si attiva una bonifica


Pubblicato il 28/04/2014                          
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Sono anni che in Italia si parla di inquinamento. Il caso più noto e più discusso è quello dell’Ilva di Taranto, l’acciaieria di proprietà della famiglia Riva sequestrata nel 2011 e rilasciata un anno dopo con l’obbligo di limitare le immissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente. Per risolvere i problemi relativi alla contaminazione di un sito bisogna affrontare tutta la procedura amministrativa che conduce alla bonifica.

Bonificare un sito vuol dire ripulirlo da tutte le sostanze nocive che sono presenti nei terreni e nelle falde togliendo fisicamente il terreno stesso che verrà smaltito nelle discariche. Il fine ultimo è riportare tutto nelle condizioni in cui era prima che sopraggiungesse l’inquinamento (ben diversa è la ‘messa in sicurezza’ che prevede solo la costruzione di barriere per far sì che la contaminazione resti circoscritta).

Ma come si arriva a decidere della bonifica di un sito?

SI RISCONTRA L’INQUINAMENTO

Le strade perché si attivi la procedura che porta alla bonifica di un sito sono tre e partono tutte dalla scoperta di un potenziale inquinamento:

1) Il proprietario di un sito decide di fare dei controlli e si accorge che qualcosa non va;

2) Gli organi di controllo (Ispra-Arpam) nelle analisi di routine riscontrano delle anomalie e si attivano;

3) Succede qualcosa per cui qualcuno si accorge che c’è in quel posto un problema (è il caso della Montedison e dell’acqua del pozzo inquinata).

In ognuno dei tre casi, se si decidesse che va fatta una bonifica, il pagamento delle spese spetterebbe a chi ha inquinato (se ancora esiste come soggetto giuridico; nel caso della Montedison non c’è più) o a chi possiede il sito. Questo perché quando un terreno viene studiato e definito meritevole di bonifica su quel terreno si istituisce un vincolo detto ‘onere reale’, che circolerà insieme al terreno. Chi acquista, acquista un terreno con un onere reale che è quello della bonifica.

ANALISI DEI TERRENI E DELLE ACQUE

A seguito del riscontro di un potenziale inquinamento, si comunica alle autorità competenti dell’avvenuta scoperta e si procede con l’analisi dei terreni e delle acque per capire se effettivamente c’è una contaminazione. Se le analisi dovessero dare esito negativo si chiuderebbe il caso con un obbligo di ripristino della zona. Se le analisi dovessero dare esito positivo, e quindi si riscontrasse un superamento dei limiti di legge anche per un solo parametro, si passerebbe alla terza fase.

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO

Con i dati sull’inquinamento in mano, si procede alla caratterizzazione del sito, ossia si rende esplicito che tipo di inquinamento c’è e si presenta il documento in conferenza di servizi. Qui gli Enti coinvolti discutono per approvare o meno quel piano di caratterizzazione. Se non venisse approvato si tornerebbe al punto precedente con la richiesta di nuove analisi più approfondite, se venisse approvato si passerebbe alla fase successiva (nel caso della Montedison il piano di caratterizzazione presentato dalla Del Poggio è stato approvato nel 2005).

ANALISI DEL RISCHIO

Dal momento dell’approvazione del piano di caratterizzazione i proprietari del sito in oggetto hanno tempo 6 mesi per presentare l’analisi del rischio sito specifica, ossia il resoconto reale del rischio che sussiste per la salute delle persone e dell’ambiente (questo passaggio è stato introdotto nel decreto legislativo 152  a seguito delle modifiche nel 2006). Anche in questo caso i risultati possono essere positivi o negativi: se non c’è un reale pericolo per le persone e per l’ambiente si chiude la procedura, se invece c’è si passa alla fase conclusiva.

PROGETTO DI BONIFICA

L’ultima fase di questo iter prevede la presentazione di un progetto di bonifica, che può essere effettuata in modo più o meno approfondito a seconda della destinazione d’uso che si vuol dare al sito in oggetto. Se si bonifica per costruire case, ospedali o strutture residenziali i limiti da rispettare sono quelli della colonna A della tabella allegata alla legge 152/2006; se invece si vuol costruire un centro commerciale o una struttura di ‘passaggio’ i limiti sono molto più blandi (colonna B) e di conseguenza la bonifica è molto meno approfondita.

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