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Art.18, L 349/86: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni ambientali, tutelati ai sensi delle leggi vigenti, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione"

Proposta di modifica dell'articolo 18, L 349/86: chi deturpa con vernici cose altrui è responsabile di danno ambientale

Luglio '93: Proposta di legge Ronchey (e La Malfa, nel 1998) per elevare le contravvenzioni fino a 9 milioni di lire

L 352/97: inasprisce le sanzioni contro chi danneggia, deturpa o imbratta cose di interesse storico, artistico, ovunque ubicate, o immobili compresi nel perimetro del centro storico. Art.12: i produttori di aerosol sono obbligati a indicare sulle confezioni la formula chimica di resine e solventi. Art.13: aggravate le circostanze dell'articolo 635 c.p. relativamente al danneggiamento dei beni storico/artisticiCon questa legge il deturpamento di opere d'arte e non è perseguibile d'ufficio, e quindi anche senza la denuncia di parte. A questo si aggiungono sanzioni più aspre, con la detenzione da 6 mesi a 2 anni.

L 237/99: modifiche al testo di legge approvato nell'ottobre '98 dalla settima commissione del Senato. Art.4: "Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni"
Inoltre "a decorrere dal primo gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione dellevernici"

20 maggio 1999: proposta di legge avanzata da An per vietare la vendita delle bombolette spray ai minorenni eportare le sanzioni per chi viola la disposizione da 500 mila lire a 2 milioni

In Rete

Vernici antigraffiti

Consigli per eliminarli

Un sito contro i graffiti

Caccia al writer

La multa esemplare

Atti vandalici
del '99

"Non siamo teppisti"

"Maggiori spazi ai writer"

 
COSI' FACCIAMO A...

Milano: dal giugno '99, sanzioni da 200 mila lire a 2 milioni per chi imbratta

Roma: istituito un ufficio per il decoro urbano nell'anno del Giubileo

Napoli: sanzioni da 300 mila fino a 2 milioni

Los Angeles: creato un distretto contro i graffiti. Si chiama 'Tagnet', tagger and graffiti network enforcement team, che ha il compito di scovare i graffitari di tutta la California del Sud

New York: sanzione di 350 dollari per chi vende vernici spray a minorenni

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