Articolo 473: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
Articolo 474 c.p, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 15,comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”
Dovequando: E’ il codice fornito da Poste Italiane e associato alla spedizione effettuata. Inserendolo nell’apposita sezione del sito permette di conoscere la posizione della spedizione e quindi ipotizzare il tempo che impiegherà ad arrivare
Dust bag: E’ la sacca antipolvere in cui si ripone una borsa per non farla rovinare.
Inspired: La traduzione letterale dall’inglese è “ispirata”. Nel campo della moda significa che una borsa somiglia molto a un modello di un marchio, ma ne è privo. Non è quindi una copia, ma un modello simile, “isprato” a quello originale
Feedback: Nella teoria cibernetica, e in genere in tutte le discipline scientifiche, è genericamente il modo in cui la risposta di un sistema (meccanismo, circuito, organismo) si riflette sul sistema stesso.iIn ambito commerciale si riferisce al parere che il compratore si è formato nei confronti del venditore. Ne fornisce una valutazione pubblica dell’affidabilità, utile a chi deve decidere se acquistare o meno.
MagliaroLa traduzione letterale dall’inglese è “ispirata”. Nel campo della moda significa che una borsa somiglia molto a un modello di un marchio, ma ne è privo. Non è quindi una copia, ma un modello simile, “isprato” a quello originale
Magliaro: Termine popolare di origine napoletana e di derivazione dialettale. Indica il venditore ambulante di tessuti e indumenti, generalmente di cattiva fattura, presentati facendo allusione a una loro losca provenienza per giustificarne il prezzo ridotto e la comunque presunta buona qualità
Numero seriale: E’ un codice numerico presente nelle borse dei brand che serve a identificare il prodotto. Solitamente contengono cifre che hanno uno specifico significato, dall’anno di produzione al luogo. Sono nati intorno agli anni novanta sia per evitare che si diffondessero i falsi, sia per garantire la tracciabilità del prodotto. Non tutte le borse originali hanno un codice seriale. E’ il caso delle borse vintage. Quelle prodotte prima dell’entrata in vigore di questa pratica nell’azienda non lo hanno
Social Seller: Neologismo usato per indicare colui che “vende attraverso i social network”. L’impresa commerciale si trasferisce dal mondo reale a internet, da internet ai social network.
Facebook, ad esempio, prevede la creazione di pagine commerciali, appositamente dedicate alla promozione di marchi e prodotti. E’ anche definito “social marketing”. Le piattaforme 2.0 prevedono funzioni a pagamento per “promuovere” la propria pagina, aumentandone visibilità e diffusione attraverso banner pubblicitari