|
|
Pompei-Nocera
|
I primi problemi
allo stadio? Quelli documentati sono del 59 D.C. Durante uno spettacolo
gladiatorio, scoppiarono disordini del genere tra pompeiani e nocerini
ricordati da un affresco ritrovato a Pompei e raccontati da Tacito
(Annales XIV, 17) che scrive: "Dapprima si scambiarono ingiurie,
poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi ... furono riportati
a casa molti di quei di Nocera, col capo mutilo per le ferite e in quella
città parecchi tra i cittadini piansero la morte dei figli e dei
genitori".
E da allora gli incidenti
causati dalla foga sportiva non sono mai cessati. Dalla tragedia dello
stadio Heysel al tifoso bolognese sfigurato dal fuoco, i casi di morte
e violenza sono tanti e sono aumentati soprattutto negli ultimi Ottanta
e Novanta. Il metodo per eliminarli è sempre stato cercato in dure
regole di repressione e interventi sempre maggiori della polizia. L'ultima
legge (377/01che ha aggiornato la legge 401/89) approvata dal Parlamento
italiano è particolarmente dura ed è stata contestata da
tutte le tifoserie. In tutti i siti dei gruppi ultrà esite una
sezione intitolata repressione che si occupa dei problemi dei tifosi
con le forze dell'ordine ed stato di recente pubblicato un manuale che
ha per titolo "377/01
Istruzioni per l'uso". A detta del governo però le
nuove regole hanno avuto effetti positivi (Repubblica.it
del 10 gennaio 2002).
Ma cosa dice in concreto
la normativa? Due sono gli strumenti in mano al questore: la diffida
e l'obbligo di firma. La diffida, l'allontanamento dallo stadio, può
durare fino a tre anni. Il
questore può vietare l'accesso a luoghi dove avvengono manifestazioni
sportive alle persone che hanno portato fuori di casa mazze, tubi, bastoni
ferrati (sono escluse le aste da bandiera purché vengano usate
come strumento di tifo e non di offesa). Non può entrare nemmeno
chi ha indossato un casco protettivo per rendere difficile il riconoscimento.
Non possono essere portati o indossati simboli inneggianti al razzismo
o alla violenza. Divieto di ingresso anche per chi ha lanciato corpi contundenti,
ha oltrepassato le recinzioni dell'impianto abusivamente e ha preso parte,
anche solo con incitamenti, a episodi di violenza. I
diffidati hanno l'obbligo di firma, devono cioè presentarsi durante
le giornate delle manifestazioni sportive al posto di polizia. Anche l'obbligo
di firma non può superare i tre anni. Chi è beccato vicino
allo stadio quando sta scontando una diffida può essere punito
con una multa fino a tre milioni o la reclusione da tre a diciotto mesi.
L'articolo 6bis si
occupa dei casi in cui scatta la reclusione. C'è l'arresto per
chi lancia oggetti, compresi fuochi d'artificio, per chi supera le recinzioni
e soprattutto per chi commette reati di violenza. In questi casi c'è
l'arresto in flagranza che può essere obbligatorio o facoltativo.
Il processo per chi contravviene a queste regola avviene per direttissima.
E le regole non valgono solo per quanto avviene dentro lo stadio, ma anche
per tutto quello che accede durante i trasferimenti.
Il commento di un sito di Ultras (Forever
Ultras 1974 del Bologna):
La legge non e' uguale per tutti soprattutto all'interno del calcio
moderno dove doping, partite truccate, passaporti falsi, risse e insulti
razzisti fra giocatori vengono tollerati e quasi giustificati, mentre
il singolo tifoso paga e pagherà sempre più pesantemente
ogni scorrettezza. Il mondo del calcio moderno, ormai succube del business
e dei diritti televisivi, pare così identificare nel tifo organizzato
e nelle aggregazioni giovanili all'interno delle curve, il principale
ostacolo alla trasformazione del tifoso in spettatore di pay-per-view
e consumatore di gadgets.
IL TIFO ORGANIZZATO, CHE FACCIA O NON FACCIA VIOLENZA, DIVENTA COSÌ
IL RESPONSABILE UNICO DI TUTTI I MALI DEL CALCIO, FORSE PROPRIO PERCHÉ
RIMANE ORGOGLIOSAMENTE ANCORATO AD UNA VISIONE DEL CALCIO ROMANTICA, DOVE
IL CALORE LA PASSIONE E LA SOCIALIZZAZIONE VALGONO + DEL BUSINESS.
La Nuova Legge sulla violenza negli stadi la cui pessima formulazione
potrebbe comportare il verificarsi di numerosi eccessi, più o meno
inconsapevoli, da parte di chi la deve applicare è una legge
di carattere esageratamente repressivo che non consente a chi è
stato giustamente o ingiustamente incolpato di difendersi adeguatamente
e limita di molto i diritti e le libertà personali del tifoso.
Non prevede, inoltre, nessuno spazio per la prevenzione o per lintroduzione
di misure di intervento sociale volte a limitare episodi di matrice violenta
ma si limita a considerare le curve degli stadi unicamente come un problema
di ordine pubblico. Oggi queste leggi speciali vengono applicate in stadi
e palazzetti ma potrebbero in futuro essere estese ad altre categorie
di persone che si pensa possano dare "fastidio" socialmente
e, quindi, causare problemi di ordine pubblico. Si pensi ai partecipanti
a manifestazioni di destra di sinistra o di categoria (ad esempio, i produttori
del latte, i disoccupati organizzati
) o anche a certi frequentatori
di discoteche (esiste una proposta di legge che vorrebbe estendere il
divieto d'accesso anche alle discoteche per quelle persone che si ritiene
possano aver commesso reato).
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001
Art. 1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni
1. Alla legge 13 dicembre
1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: "1. Nei
confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con
sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei
reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva
ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato
o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente
indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal
comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività
lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più
volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente
in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente
indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente: "2-bis.
La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato
ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,
memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla
prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è
immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale,
o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
se l'interessato è persona minore di età, competenti con
riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico
ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida
al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano
di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza
la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non
dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma
2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati
qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è
punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a
lire tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto
di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza.
Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli
articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei
limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.
7. (soppresso)";
d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione
di campo in occasione di competizioni agonistiche) - 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o
altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un
pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto
di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente
una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni
medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva
un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.;
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza"
sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi
1-bis e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle
cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in
cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della
presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura
penale;
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore
al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.
1-quater. (soppresso);
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati
nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo
8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano
anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole:
"competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni
sportive.
Art. 2.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni
1. All'articolo 4,
terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata se il fatto
avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
Art. 3.
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Torna
all'inizio
|
|
|
|
Legislazione
antiviolenza
|
|
|
|