"Una legge troppo dura"
La repressione e la legislazione antiviolenza

 

e-mail

Pompei-Nocera

I primi problemi allo stadio? Quelli documentati sono del 59 D.C. Durante uno spettacolo gladiatorio, scoppiarono disordini del genere tra pompeiani e nocerini ricordati da un affresco ritrovato a Pompei e raccontati da Tacito (Annales XIV, 17) che scrive: "Dapprima si scambiarono ingiurie, poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi ... furono riportati a casa molti di quei di Nocera, col capo mutilo per le ferite e in quella città parecchi tra i cittadini piansero la morte dei figli e dei genitori".

E da allora gli incidenti causati dalla foga sportiva non sono mai cessati. Dalla tragedia dello stadio Heysel al tifoso bolognese sfigurato dal fuoco, i casi di morte e violenza sono tanti e sono aumentati soprattutto negli ultimi Ottanta e Novanta. Il metodo per eliminarli è sempre stato cercato in dure regole di repressione e interventi sempre maggiori della polizia. L'ultima legge (377/01che ha aggiornato la legge 401/89) approvata dal Parlamento italiano è particolarmente dura ed è stata contestata da tutte le tifoserie. In tutti i siti dei gruppi ultrà esite una sezione intitolata repressione che si occupa dei problemi dei tifosi con le forze dell'ordine ed stato di recente pubblicato un manuale che ha per titolo "377/01 Istruzioni per l'uso". A detta del governo però le nuove regole hanno avuto effetti positivi (Repubblica.it del 10 gennaio 2002).

Ma cosa dice in concreto la normativa? Due sono gli strumenti in mano al questore: la diffida e l'obbligo di firma. La diffida, l'allontanamento dallo stadio, può durare fino a tre anni. Il questore può vietare l'accesso a luoghi dove avvengono manifestazioni sportive alle persone che hanno portato fuori di casa mazze, tubi, bastoni ferrati (sono escluse le aste da bandiera purché vengano usate come strumento di tifo e non di offesa). Non può entrare nemmeno chi ha indossato un casco protettivo per rendere difficile il riconoscimento. Non possono essere portati o indossati simboli inneggianti al razzismo o alla violenza. Divieto di ingresso anche per chi ha lanciato corpi contundenti, ha oltrepassato le recinzioni dell'impianto abusivamente e ha preso parte, anche solo con incitamenti, a episodi di violenza. I diffidati hanno l'obbligo di firma, devono cioè presentarsi durante le giornate delle manifestazioni sportive al posto di polizia. Anche l'obbligo di firma non può superare i tre anni. Chi è beccato vicino allo stadio quando sta scontando una diffida può essere punito con una multa fino a tre milioni o la reclusione da tre a diciotto mesi.

L'articolo 6bis si occupa dei casi in cui scatta la reclusione. C'è l'arresto per chi lancia oggetti, compresi fuochi d'artificio, per chi supera le recinzioni e soprattutto per chi commette reati di violenza. In questi casi c'è l'arresto in flagranza che può essere obbligatorio o facoltativo. Il processo per chi contravviene a queste regola avviene per direttissima. E le regole non valgono solo per quanto avviene dentro lo stadio, ma anche per tutto quello che accede durante i trasferimenti.

Il commento di un sito di Ultras (Forever Ultras 1974 del Bologna):
La legge non e' uguale per tutti soprattutto all'interno del calcio moderno dove doping, partite truccate, passaporti falsi, risse e insulti razzisti fra giocatori vengono tollerati e quasi giustificati, mentre il singolo tifoso paga e pagherà sempre più pesantemente ogni scorrettezza. Il mondo del calcio moderno, ormai succube del business e dei diritti televisivi, pare così identificare nel tifo organizzato e nelle aggregazioni giovanili all'interno delle curve, il principale ostacolo alla trasformazione del tifoso in spettatore di pay-per-view e consumatore di gadgets.
IL TIFO ORGANIZZATO, CHE FACCIA O NON FACCIA VIOLENZA, DIVENTA COSÌ IL RESPONSABILE UNICO DI TUTTI I MALI DEL CALCIO, FORSE PROPRIO PERCHÉ RIMANE ORGOGLIOSAMENTE ANCORATO AD UNA VISIONE DEL CALCIO ROMANTICA, DOVE IL CALORE LA PASSIONE E LA SOCIALIZZAZIONE VALGONO + DEL BUSINESS.

La Nuova Legge sulla violenza negli stadi – la cui pessima formulazione potrebbe comportare il verificarsi di numerosi eccessi, più o meno inconsapevoli, da parte di chi la deve applicare – è una legge di carattere esageratamente repressivo che non consente a chi è stato giustamente o ingiustamente incolpato di difendersi adeguatamente e limita di molto i diritti e le libertà personali del tifoso. Non prevede, inoltre, nessuno spazio per la prevenzione o per l’introduzione di misure di intervento sociale volte a limitare episodi di matrice violenta ma si limita a considerare le curve degli stadi unicamente come un problema di ordine pubblico. Oggi queste leggi speciali vengono applicate in stadi e palazzetti ma potrebbero in futuro essere estese ad altre categorie di persone che si pensa possano dare "fastidio" socialmente e, quindi, causare problemi di ordine pubblico. Si pensi ai partecipanti a manifestazioni di destra di sinistra o di categoria (ad esempio, i produttori del latte, i disoccupati organizzati… ) o anche a certi frequentatori di discoteche (esiste una proposta di legge che vorrebbe estendere il divieto d'accesso anche alle discoteche per quelle persone che si ritiene possano aver commesso reato).

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001

Art. 1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: "1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente: "2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.
7. (soppresso)";
d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.;
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza" sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale;
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.
1-quater. (soppresso);
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive.

Art. 2.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Torna all'inizio

Legislazione antiviolenza