Venerdì 30 gennaio, a Chiavenna, in provincia di Sondrio, alcuni agenti della Guardia di Finanza hanno sequestrato il tesserino professionale e la macchina fotografica al giornalista Stefano Barbusca (del giornale “La Provincia di Sondrio”) che li stava fotografando mentre eseguivano un controllo sulla contabilità all’interno di un negozio. Le Fiamme Gialle gli hanno contestato il fatto che stesse realizzando quelle immagini in violazione della normativa sulla privacy.
Le questioni sono due: è stata effettivamente violata la privacy dei finanzieri da parte del signor Barbusca? Quand’anche il signor Barbusca avesse violato la privacy dei finanzieri, questi sarebbero stati abilitati al sequestro del tesserino professionale e della macchina fotografica del giornalista?
La privacy dei finanzieri non è stata violata
- il giornalista, avendo mostrato il tesserino, ha raccolto notizie rendendo nota la propria identità, professione e la finalità della raccolta senza ricorrere ad artifici o a pressioni indebite (art. 1, “Norme per la tutela della privacy nell’esercizio della professione giornalistica”);
- il negozio in cui il giornalista stava scattando le foto ai finanzieri in servizio non era un luogo di privata dimora né un luogo di cura, detenzione o riabilitazione cui si estende la tutela del domicilio (art. 1, “Norme per la tutela…” cit.);
- le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato, purché non siano lesive della dignità della persona (Documento del Garante per la protezione dei dati personali dell’11 giugno 2004). Ritenendo non lesive fotografie di finanzieri in servizio risulta del tutto infondata la motivazione (“impedire ulteriori scatti non autorizzati”) del sequestro della macchina fotografica al signor Barbusca indicata nel documento “processo verbale di operazioni compiute” emesso dalla Guardia di Finanza al momento del dissequestro della stessa macchina fotografica. Documento nel quale, inoltre, le Fiamme Gialle “diffidano” espressamente il giornalista dal pubblicare le foto dei militari in servizio.
Escluse le ragioni di una “riservatezza speciale”
Per il resto i finanzieri non sono minori (la cui tutela del diritto alla riservatezza è sempre primaria, art. 4, “Norme per la tutela…” cit.), né erano coinvolti in fatti di cronaca o persone in stato di detenzione (art. 5, “Norme per la tutela…” cit.): pertanto non si tratta di soggetti cui è garantita, in particolari casi, una maggiore riservatezza.
Inoltre il giornalista non ha dato notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione o la dignità dei finanzieri (art. 5, “Norme per la tutela…” cit.), non li ha discriminati per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali (art. 6 “Norme per la tutela…” cit.), non ha fatto riferimento al loro stato di salute pubblicando dati analitici di interesse strettamente clinico (art. 7, “Norme per la tutela…” cit.), non ha descritto le loro abitudini sessuali (art. 8, “Norme per la tutela…” cit.).
Infine, ma è l’aspetto più evidente, sembra assurdo parlare di privacy riguardo a pubblici ufficiali in servizio.
Il sequestro è illecito
Se comunque il giornalista avesse realmente violato la privacy dei finanzieri, questi non hanno la facoltà di sequestrare macchine fotografiche e tesserini professionali né esistono organismi preposti a farlo (solo il consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti può ritirare il tesserino quando l’iscritto viene cancellato dall’Ordine stesso).
Per tutti questi motivi possiamo affermare che l’atto commesso dalla Guardia di Finanza si configura come un vero e proprio abuso.
Gli interventi del Garante per la privacy
Il presidente dell’Unione nazionale dei cronisti italiani (Unci), Guido Columba, si è rivolto al Garante per la privacy per far sì che “i cronisti riaffermino i loro diritti”. Casi analoghi non si ricordano ma il Garante si è spesso espresso in materia di pubblicazioni di foto. In una pronuncia dell’11 dicembre 2000 richiamò il principio (che nella legge n. 675/1996 è richiamato per i dati sensibili – art. 25 -, ma che risponde a criteri di ordine generale) secondo il quale il giornalista può trattare dati “relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico” (principio affermato espressamente per tutti i tipi di dati dall’art. 5, par. 2, del Codice di deontologia per l’attività giornalistica di cui il Garante ha disposto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 29 luglio 1998). Le foto dei finanzieri scattate da Barbusca rientrano nella definizione di dati “relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico” cui fa riferimento il Garante in questa pronuncia.
Il 3 settembre 2001 il Garante ritenne illecito il trattamento relativo a un’immagine acquisita in occasione di un avvenimento di interesse pubblico o svoltosi in pubblico (primo comma, ultima parte, dell’art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633) come nel caso del Barbusca (i finanzieri stavano svolgendo il proprio servizio in pubblico).
In una pronuncia dell’8 maggio 2000 l’Autorità ricorda invece che la divulgazione e pubblicazione di dati e foto avviene nel rispetto delle norme sulla privacy solo se la loro raccolta è avvenuta in modo corretto e osservando l’obbligo di fornire la prevista informativa (presentare il tesserino di giornalista). Il Barbusca ha mostrato il tesserino tanto che gli è stato addirittura sequestrato.
Infine, il 17 gennaio 2000, il Garante affronta il tema del possesso delle fotografie. In particolare stabilisce che il giornalista può detenere non solo le fotografie ma anche i relativi negativi. Ricorda anche però che “la persona interessata ha, comunque, la facoltà di esercitare i diritti di accesso, previsti dalla legge sulla privacy, ai dati che lo riguardano. Restano – continua il testo – ovviamente fermi gli obblighi da parte del fotografo di utilizzare i negativi in conformità alle prescrizioni di legge e di non farne un uso improprio (articolo 96 della legge n. 633/1941)”. Per cui, qualora la privacy dei finanzieri fosse stata realmente violata questi non avrebbero potuto far altro che adire il Garante successivamente all’accaduto, ma non sequestrare l’attrezzatura professionale con la quale Barbusca stava esercitando il diritto di cronaca.
L’opinione dei Cronisti Lombardi
Dovendosi esprimere ufficialmente sulla questione, il Garante non ha ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni in merito. Hanno invece risposto alle nostre domande, oltre al protagonista di questa storia Stefano Barbusca, anche il presidente dell’Unci Guido Columba e il presidente del Gruppo Cronisti Lombardi, Rosi Brandi. Quest’ultima ci ha informato, in particolare, dell’incontro avuto il 10 febbraio con il comandante della regione Lombardia della Guardia di Finanza, Mario Forchetti. “Sostanzialmente – afferma la Brandi – la GdF ha riconosciuto di aver commesso un errore ed è stato programmato un colloquio fra il comandante provinciale della GdF di Sondrio, colonnello Marco Selmi, con Pierluigi Comerio, il vicedirettore de “La Provincia di Sondrio”, giornale per il quale lavora Stefano Barbusca. Ma – assicura Rosi Brandi – lo strappo è stato già ricucito. E – conclude – i giornalisti non possono dipendere dai comunicati delle forze dell’ordine, è normale che cerchino le notizie da soli”.
Servizio Collegato
Guida alla rete:
La Provincia di Sondrio
Valchiavennalife.com, giornale on line della Valchiavenna
Il sito del Garante per la privacy
Piazzettavergani.org, blog curato dal Gruppo Cronisti Lombardi
Articolo21.info, quotidiano online per la libertà d’espressione
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