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Carta di Milano per i giornalisti su carceri, detenuti o ex detenuti

di    -    Pubblicato il 14/03/2013                 
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CNOG – COMMISSIONE GIURIDICA

CARTA DI MILANO
Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti.

Il Consiglio nazionale dei giornalisti esprime apprezzamento per l’impegno volontario dei molti colleghi che realizzano strumenti di informazione all’interno degli istituti di pena in collaborazione con i detenuti e che hanno dato vita alla Carta di Milano, fatta propria da molti Ordini regionali. Richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei doveri del giornalista, con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per razza, religione, sesso, condizioni fisiche e mentali e opinioni politiche, riafferma il criterio deontologico fondamentale del “rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati” contenuto nell’articolo 2 della legge istitutiva dell’Ordine nonché i principi fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici e dalle Costituzioni italiana ed europea.
Consapevole che il diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini privati della libertà o in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società.

Il Consiglio nazionale invita quindi i giornalisti a:

1) Tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono l’accesso al lavoro esterno, i permessi ordinari, i permessi-premio, la semi-libertà, la liberazione anticipata e l’affidamento in prova ai servizi sociali;

2) Usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della pena;

3) Fare riferimento puntuale alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l’esecuzione della pena e alla legge sull’ordinamento penitenziario (354 del 1975);

4) Fornire dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario;

5) Considerare che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, ma può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell’esposizione attraverso i media;

6) Tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, non coinvolgendo inutilmente i suoi familiari, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;

7) Garantire al cittadino privato della libertà di cui si sono occupate le cronache la stessa completezza di informazione qualora sia prosciolto;

8) Tenere conto dell’interesse collettivo ricordando, quando è possibile, i dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio.

Le indicazioni elencate riguardano anche il giornalismo online, multimediale e altre forme di comunicazione che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo.

Il Consiglio nazionale si adopererà affinchè il tema del rapporto fra informazione e realtà carceraria sia inserito fra gli argomenti oggetto dell’esame professionale. Invita inoltre i Consigli regionali a favorire rapporti di collaborazione con i garanti dei diritti del detenuto.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.

Roma, 13 marzo 2013

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